STATUTO FONDAZIONE SORRENTO
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Rogato con atto del Notaio Giancarlo Iaccarino di Massa Lubrense del 21/06/2008, repertorio n. 21289 e raccolta n. 12226, registrato a Castellammare di Stabia il 30/06/2008 al n. 7012/1T ed approvato dal Prefetto della Provincia di Napoli con provvedimento n. 1437/R.P.G. - Area IV bis del 30/12/2008
Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede
E’ costituita la Fondazione denominata “Sorrento”, con sede in Sorrento (Napoli), al Corso Italia presso villa Fiorentino.
Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e potrà, sia in Italia che all’estero, istituire o sopprimere delegazioni ed uffici al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Il domicilio dei fondatori e dei partecipanti, per tutti i rapporti con la Fondazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri e dagli atti sociali a tal fine eletto.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Essa risponde al principio ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto schema delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate.
Articolo 2
Oggetto
La Fondazione persegue, in via prioritaria, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e civile della comunità locale e del contesto Penisola Sorrentina, le finalità dello svolgimento delle attività di sostegno alla promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; delle attività culturali e dello spettacolo; delle tradizioni; dei rituali radicati sul territorio; delle attività e prodotti tipici locali; delle attività turistiche comunque presenti sul territorio ivi comprese quelle enogastronomiche; delle attività di formazione superiore e di ricerca scientifica; della organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo culturale; del sostegno alla domanda culturale della comunità locale e del contesto Penisola Sorrentina, anche per favorirne la coesione sociale; della agevolazione della produzione culturale innovativa; dello sviluppo del turismo culturale sostenibile e della definizione delle strategie operative necessarie per il raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti, di strutture fisse stabilmente aperte al pubblico, degli istituti e dei servizi museali e culturali ad essa, a qualsiasi titolo, affidati. In breve quindi la promozione, in tutte le sue espressioni, dell’immagine di Sorrento e del territorio peninsulare nell’ambito regionale, nazionale ed internazionale.
Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.
La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:
a) gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte dei fondatori;
b) gestione scientifica, culturale e amministrativa degli istituti e dei servizi ad essa affidati;
c) ideazione, progettazione e realizzazione di mostre o di altre manifestazioni culturali;
d) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza;
e) promozione e commercializzazione delle mostre e delle altre iniziative culturali nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche l'attività di tipo editoriale in connessione con le manifestazioni organizzate;
f) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico locale, comprese attività di tipo didattico e turistico;
g) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare la promozione delle tradizioni, delle attività e dei prodotti tipici locali e delle attività turistiche, comunque presenti sul territorio, ivi comprese quelle enogastronomiche;
h) istituzione di premi e di borse di studio;
i) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche e consulenze;
j) gestione di servizi di assistenza ed ospitalità per i turisti presenti sul territorio;
k) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati.
La Fondazione potrà altresì compiere operazioni commerciali o finanziarie, mobiliari o immobiliari, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali purché non in contrasto con la natura no profit dell’ente.
Essa potrà inoltre assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquisire quote di azioni o di obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza della fondazione, aventi finalità analoghe o complementari alle proprie.
Per il raggiungimento dei propri scopi statutari, la Fondazione potrà tra l’altro:
a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;
b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgono, in via strumentale e/o accessoria, attività dirette al perseguimento degli scopi statutari;
c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: l’assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l’acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo;
e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l’affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
f) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 4
Patrimonio e gestione
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;
- da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- dai fondi di riserva comunque costituiti;
- da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.
Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra il fondatore promotore istituzionale, i fondatori ed i partecipanti; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.
In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell’art. 21.
Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:
- dalle rendite e dai proventi del patrimonio;
- dai contributi ordinari stabiliti per il primo triennio dal fondatore promotore istituzionale, in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione e, in seguito, nelle misure stabilite all’inizio di ogni successivo triennio dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio preventivo;
- dai contributi straordinari versati dai fondatori e dai partecipanti;
- dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.
Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività ed il perseguimento delle finalità della Fondazione.
Articolo 5
Bilancio preventivo e consuntivo
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Nella relazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell’integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.
Resta in facoltà degli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Articolo 6
Fondatori
E’ fondatore promotore istituzionale il Comune di Sorrento.
Sono fondatori le persone fisiche o giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro e/o conferendo beni materiali ed immateriali al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione della Fondazione in misura non inferiore a quella stabilita dal Fondatore promotore istituzionale per il primo triennio e successivamente, per ogni triennio, dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del bilancio preventivo.
L’ammissione dei fondatori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.
Potranno assumere la qualifica di fondatore anche pool di imprenditori del medesimo settore di attività ma, sempre e comunque, previo nomina di un rappresentante comune.
I fondatori, oltre al contributo al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione innanzi indicati, potranno destinare ulteriori contributi a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di fondatore permane per tutto il periodo per il quale la contribuzione è effettuata.
Articolo 7
Partecipanti
Assumono la qualifica di partecipanti alla Fondazione le persone fisiche o giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Fondatore promotore istituzionale per il primo triennio e, successivamente, per ogni triennio, dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del bilancio preventivo.
L’ammissione dei partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.
Potranno assumere la qualifica di partecipante anche pool di imprenditori del medesimo settore di attività, ma sempre e comunque, previo nomina di un rappresentante comune.
I partecipanti, oltre al contribuito pluriennale o annuale innanzi indicato, potranno destinare ulteriori contributi a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
I nominativi dei partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione nei quali sono riportati la data di ammissione, il domicilio eletto, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.
La qualifica di partecipante permane per tutto il periodo per il quale la contribuzione è effettuata.
Articolo 8
Rinuncia e decadenza
La qualità di fondatore e di partecipante si perde per rinunzia o per decadenza.
Il Fondatore promotore istituzionale non può in alcun caso essere dichiarato decaduto.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per gravi e giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dagli articoli 6, 7 e 9 dello statuto o più in generale violazione degli obblighi in esso contenuti.
A solo titolo esemplificativo e non tassativo:
- condotta incompatibile con le finalità che la Fondazione si prefigge, ovvero quelle individuate all’art. 2 che precede, e con il dovere di collaborazione con gli altri soggetti partecipanti alla Fondazione e con gli Organi della stessa;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- interdizione ed inabilitazione;
- condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
Nel caso di persone giuridiche la decadenza potrà essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione anche per i seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
- anticipato scioglimento e messa in liquidazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta.
La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.
In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote pluriennali dovute ai sensi degli articoli 6, 7 e 9.
Articolo 9
Contribuzioni
I contributi ordinari devono essere corrisposti entro il mese di aprile di ogni anno. In caso di nuove adesioni i contributi devono essere corrisposti all’atto della richiesta di adesione.
Articolo 10
Amici della Fondazione
Sono riconosciuti “Amici della Fondazione”, con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici o privati o altre istituzioni pubbliche o private che, senza assumere la qualifica di partecipanti, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione di progetti o iniziative, manifestazioni e/o eventi, mediante contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni professionali.
Articolo 11
Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Revisore dei Conti.
Sono Uffici della Fondazione il responsabile amministrativo e la relativa struttura.
Le cariche sociali, ad eccezione del Direttore Generale e del Revisore dei Conti, non danno diritto al compenso; è tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire un’indennità da corrispondere in misura fissa per ogni partecipazione alle riunioni.
Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l’espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Resta inoltre salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di stabilire compensi per particolari funzioni, come previsto dall’art. 13.
Articolo 12
Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri compreso il Presidente, designati come segue:
- il fondatore istituzionale, nonché promotore, Comune di Sorrento, in persona del Sindaco pro-tempore, designa quattro consiglieri e tra essi il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente;
- i fondatori, in sede di assemblea di cui all’art. 17, designano con le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento, due consiglieri.
- i partecipanti, in sede di assemblea di cui all’art. 17, designano con le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento, un consigliere.
Gli amministratori cooptati scadranno unitamente agli altri componenti nominati ai sensi del primo, secondo e terzo comma del presente articolo.
Le designazioni devono essere effettuate almeno trenta giorni prima della scadenza del consiglio in carica secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto; il regolamento dovrà prevedere le modalità ed i termini per l’esercizio del diritto, ed in particolare la sospensione della possibilità di partecipare alla designazione dei consiglieri, di cui al precedente comma, sia per i fondatori non istituzionali che per i partecipanti in caso di mancata contribuzione.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili; il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio a cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell’organo amministrativo.
Il soggetto o l’organo che li ha designati può revocarli anche senza giusta causa, senza che ciò possa comportare alcuna richiesta di tipo risarcitorio; con l’atto di assumere la carica, l’amministratore dichiara e riconosce di accettare la presente clausola statutaria.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza di quattro più uno dei suoi componenti. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di consigliere, il soggetto o l’organo che lo aveva designato deve provvedere entro trenta giorni alla designazione di un altro consigliere in sostituzione di quello dichiarato decaduto nel rispetto delle procedure previste nel regolamento.
Gli amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati e l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione. L’esclusione viene deliberata a maggioranza di quattro più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
In caso di inadempienze di minore gravità o su richiesta dell’interessato i consiglieri possono essere sospesi alla carica per un periodo non superiore a novanta giorni; i consiglieri sospesi non vengono computati per il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti nello statuto.
Articolo 13
Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, cui spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa, ed esercita tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
In particolare provvede:
a) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra i quattro componenti il Consiglio designati dal fondatore promotore istituzionale “Comune di Sorrento”.
b) alla nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla attribuzione delle deleghe;
c) all’attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
d) alla nomina del Direttore Generale e all’attribuzione delle competenze;
e) alla nomina, ai sensi del successivo articolo 19, del Revisore dei Conti;
f) all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta;
g) alla approvazione, entro 90 giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;
h) alla approvazione, alle medesime scadenze previste per il bilancio di previsione, di un documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;
i) all'accettazione di nuovi fondatori e partecipanti;
j) al riconoscimento degli “Amici della Fondazione”;
k) alla determinazione delle quote triennali dovute dai fondatori e dai partecipanti;
l) alla nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo;
m) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
n) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
o) all'assunzione del responsabile amministrativo e degli addetti alla struttura con relativo stato giuridico ed economico;
p) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
q) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
r) alla nomina di procuratori;
s) alla definizione e approvazione del regolamento di cui al terzo comma dell’art. 12;
t) all’approvazione di regolamenti interni;
u) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento, alla durata ed alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche, finalizzate alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai componenti stessi;
v) alle modifiche statutarie;
w) alla nomina di un segretario verbalizzante.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l,) m), n), u) e v) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole di quattro più uno dei consiglieri in carica.
Articolo 14
Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno tre consiglieri e comunque almeno ogni 180 giorni.
La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata dal consigliere anziano e presieduta dallo stesso fino alla elezione del nuovo Presidente.
La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima.
La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.
Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza di quattro più uno dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l’adunanza.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario verbalizzante e, in caso di suo impedimento, dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.
Articolo 15
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione, ne ha la rappresentanza legale, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le relative adunanze.
Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito, nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.
Articolo 16
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento del Presidente o su sua delega. Coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sua attività istituzionale e, nell'esercizio delle funzioni e delle deleghe a lui attribuite, si relaziona con la struttura amministrativa della Fondazione.
Articolo 17
Assemblee
L'assemblea è costituita dal fondatore promotore istituzionale, dai fondatori e dai partecipanti; si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla; i fondatori ed i partecipanti (in persona del rappresentante nominato in caso di pool di imprenditori del medesimo settore di attività), possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell’esercizio in corso.
In tale sede, e per i fondatori ed i partecipanti con le modalità previste dal regolamento di cui al terzo comma dell'art. 12, viene:
- ufficializzata la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione espressione del fondatore istituzionale, Comune di Sorrento;
- ufficializzata la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione espressione dei fondatori con votazione riservata ai soli fondatori;
- ufficializzata la designazione del componente del Consiglio di Amministrazione espressione dei partecipanti, con votazione riservata ai soli partecipanti.
L'Assemblea formula un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle modifiche statutarie, sull'approvazione del bilancio consuntivo, sulla delibera di scioglimento della Fondazione.
Formula altresì parere su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza, dal Vice Presidente e delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno quattro dei suoi membri.
Le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'Assemblea sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Articolo 18
Direttore Generale
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con il voto favorevole di quattro più uno dei consiglieri in carica, nomina il Direttore Generale della Fondazione, gli attribuisce i poteri di gestione, ne determina i compiti, la durata nella carica, l’inquadramento e il compenso.
Il Direttore Generale, nell’ambito delle funzioni a lui attribuite, sovrintende allo svolgimento delle attività della Fondazione e ne cura la gestione ed il buon funzionamento. Egli provvede, in particolare a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo.
Il Direttore Generale provvede alle assunzioni del personale dipendente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.
Articolo 19
Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali, resta in carica per tre anni e può essere rieletto.
Il Revisore dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione.
Nell’ambito dell’attività allo stesso delegata esprime i pareri richiesti e procede a verifiche periodiche anche delle attività di cassa.
Al Revisore dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto della natura di ente non di lucro della Fondazione.
I verbali redatti dal Revisore dei Conti sono riportati in apposito libro tenuto dal medesimo.
Articolo 20
Il Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è un organo consultivo, preposto a formulare orientamenti, fornire pareri e presentare proposte circa gli obiettivi, i programmi e le attività della Fondazione.
Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed è composto da non più di cinque membri, scelti fra personalità di riconosciuto prestigio, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione.
Il Consiglio di Indirizzo, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nomina il presidente fra i suoi membri.
Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, a seguito di convocazione del suo presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Presidente della Fondazione, o dal Direttore Generale, che partecipano di diritto, senza facoltà di voto, a tutte le adunanze del Consiglio di Indirizzo.
Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, e possono essere riconfermati.
Articolo 21
Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l’Autorità di Vigilanza di cui all’art. 3 della L. 23/12/96, n. 662.
In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs. 42/04, e dunque aventi valore artistico, culturale, documentario, ecc., saranno devoluti al Fondatore promotore istituzionale Comune di Sorrento, il quale dovrà obbligarsi a garantire la pubblica fruizione dei beni stessi.
I beni conferiti in uso dai fondatori e/o dai partecipanti e dai partecipanti esteri ritorneranno nella disponibilità degli originari conferenti.
Articolo 22
Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 23
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto e nell’atto costitutivo si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Firmato in originale: Gianluigi Aponte, Marco Fiorentino, Costanzo Iaccarino, Gianluigi Acampora, Paola Leva, Aversa Giuseppe, Notaio Giancarlo Iaccarino