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Statuto




STATUTO FONDAZIONE
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Art. 1
Costituzione
E' costituita la Fondazione denominata Sorrento, con sede in Corso Italia presso la Villa Fiorentino.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’ estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Art. 2
Finalità
La Fondazione forma promuove e diffonde espressioni della cultura dell’ arte.  In particolare, la Fondazione intende promuovere e valorizzare il patrimonio di cultura, arte e architetture, di natura e
di storia di Sorrento e della Penisola Sorrentina.
La Fondazione si pone, inoltre, quale finalità la promozione delle tradizioni, delle attività e prodotti tipici locali e del turismo enogastronomico, contribuendo alla valorizzazione di tutte quelle forme di interazione sociale che hanno un carattere di messinscena, nonché tutte quelle forme di rituale radicate sul territorio, al fine di una sempre maggior fruizione da parte del pubblico regionale, nazionale ed internazionale.
Art. 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l' altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’ esclusione di altri, l’ assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’ acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche
trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’ art. 2;
g) stipulare convenzioni per l’ affidamento a terzi di parte di attività;
h) istituire premi e borse di studio;
i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 4
Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 5
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Articolo 6
Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore promotore, dai Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione  stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 7
Esercizio finanziario
L’ esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il budget previsionale dell’ esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dall’ Organo di Gestione. Copia del budget preventivo e del bilancio consuntivo viene trasmessa al Fondatore promotore.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati al Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.
Gli organi della Fondazione, nell’ ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 8
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatore Promotore e Fondatori;
- Partecipanti.
Articolo 9
Fondatori Promotori e Fondatori
E’ Fondatore Promotore il Comune di Sorrento.
Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio d'Indirizzo, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo medesimo.
La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è regolarmente effettuata.
Articolo 10
Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con un’ attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’ attribuzione di beni materiali o immateriali.
Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.
Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.
Articolo 11
Partecipanti esteri
Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’ estero.
Articolo 12
Amici della fondazione
Con deliberazione del Consiglio di Indirizzo sono riconosciuti “Amici della Fondazione” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni professionali.
Articolo 13
Esclusione e recesso
Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l’ esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i  conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’ art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/ o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione
Articolo 14
Organi ed Uffici della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d’ Indirizzo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Consigliere Delegato;
- il Revisore dei Conti;
- l’ Advisory Board, ove nominato;
E’ufficio della Fondazione il Direttore.
Articolo 15
Consiglio d'Indirizzo
Il Consiglio d'Indirizzo è composto da numero 7 membri, di cui:
- 4 membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Sorrento, fondatore promotore, tra persone di riconosciuto prestigio, professionalità e competenza nei settori di attività della Fondazione;
- 2 membri nominati dai Fondatori, con deliberazione comune adottata a maggioranza;
- 1 membro nominato, dai membri come sopra individuati, tra i Partecipanti.
I componenti del Consiglio di Indirizzo prestano la loro attività gratuitamente.
I membri del Consiglio d’ Indirizzo restano in carica sino all’ approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il membro del Consiglio d’ Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio d’ Indirizzo delibera gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consigliere Delegato e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
- stabilire annualmente le linee generali dell’ attività della Fondazione, nell’ ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il programma pluriennale delle attività;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, su proposta del Consigliere Delegato, e approvare i regolamenti della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo nel proprio interno;
- nominare il Consigliere Delegato;
- nominare i membri dell'Advisory Board;
- nominare il Revisore dei Conti;
- nominare un Direttore, come ufficio ausiliario del Consigliere Delegato, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Il Consiglio di Indirizzo è convocato d’ iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente a ciò delegato. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest’ ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente e del Vice Presidente incaricato, alla convocazione provvederà l’ Organo di consulenza tecnico-contabile. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei dell’ informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’ adunanza;
in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’ avviso di convocazione deve contenere: l’ ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza del Fondatore Promotore.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni concernenti l’ approvazione del bilancio, l’ approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’ Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
Articolo 16
Organo di Gestione
L a Fondazione è amministrata su decisione del Consiglio d’ Indirizzo:
dal Consigliere Delegato,
Il Consigliere delegato viene nominato dal Consiglio d’ indirizzo con il voto favorevole, dei due terzi dei Consiglieri in carica.
Allo stesso Consigliere delegato spetta una retribuzione stabilita dal Consiglio d’ indirizzo.
Il Consigliere delegato provvede all’ amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio d’ Indirizzo, anche sulla base degli indirizzi culturali espressi dall'Advisory Board. In particolare egli provvede a:
predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all’ approvazione del Consiglio d’ Indirizzo;
proporre al Consiglio d’ Indirizzo i regolamenti della Fondazione;
nominare i Responsabili dei Dipartimenti determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
procedere alla nomina dei Partecipanti nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo;
emanare i regolamenti della Fondazione;
individuare i Dipartimenti della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
predisporre le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo.
Articolo 17
Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d’ Indirizzo è nominato dal Sindaco del Comune di Sorrento in qualità di Fondatore Promotore.
Il Presidente presta la sua attività gratuitamente.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli
compiti al Vice Presidente.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può convocare in sessione plenaria i Partecipanti, quale momento di confronto ed analisi dell’ attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente a ciò delegato.
Articolo 18
Direttore
Il Direttore, quale ufficio ausiliario del Consigliere Delegato, è nominato dal Consiglio d’ Indirizzo e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, come pure tra soggetti con qualifica dirigenziale del Fondatore promotore, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell’ ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.
Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con il Consigliere Delegato ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.
Egli, in particolare:
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonchè agli atti del Presidente
Il Direttore partecipa senza diritto di voto alla riunioni degli organi collegiali della Fondazioni, nonchè ad eventuali commissioni o comitati.
Articolo 19
Advisory Board
L’ Advisory Board, ove nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d’ interesse della Fondazione.
L' Advisory Board formula, in collaborazione con il consigliere delegato, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale gli organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione.
I membri dell'Advisory Board restano in carica tre esercizi e sono confermabili. L’ incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
L’ Advisory Board è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.
In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, l’ Advisory Board è presieduto e convocato dal Vice Presidente della Fondazione.
Articolo 20
Revisore dei Conti
Il  Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Assista alle decisioni del Consigliere delegato.
Il Revisore dei Conti resta in carica sino all’ approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.
Articolo 21
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’ Indirizzo, che nominerà anche il liquidatore, a fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all’ atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
L’ utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalità di
utilizzazione del bene medesimo.
Articolo 22
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 23
Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.






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